Figlio adulto a casa a 30 anni: deve pagare il vitto e l’alloggio? La risposta dell’avvocato Labonia
Ha 30 anni, lavora e percepisce uno stipendio, ma non intende contribuire alle spese domestiche né andarsene di casa. È legittimo? L’avvocato Simone Labonia spiega i paletti del diritto di famiglia italiano sul fenomeno dei cosiddetti “bamboccioni”.
La domanda: sono obbligato a mantenere mio figlio adulto?
È la classica situazione familiare che ogni estate torna nelle chat dei genitori: “Mio figlio ha 30 anni, guadagna, ma non dà un euro e non se ne va. Che faccio?”. A porre la domanda esplicita, questa volta, sono stati i lettori del noto portale “t.”, che hanno chiesto chiarimenti legali.
L’avvocato Simone Labonia, penalista civilista, ha rispunto spiegando che nel nostro ordinamento non esiste una norma automatica che costringa il figlio maggiorenne, per il solo fatto di convivere con i genitori, a corrispondere un contributo mensile per vitto, alloggio e utenze.
Il quadro giuridico: obblighi alimentari e assegno di mantenimento
La legge 219/2012 ha fissato a 18 anni l’età in cui il minore diventa maggiorenne, ma non ha estinto l’obbligo dei genitori di mantenimento. Fino ai 21 anni (se studente universitario fino a 24) i figli hanno diritto a un “assegno di mantenimento” direttamente dal genitore non collocatario. In pratica:
- 18-21 anni: assegno dovuto salvo prova di autonomia economica.
- 21-24 anni: assegno dovuto solo se lo studente è regolarmente iscritto a un corso di studi.
- Oltre i 24 anni: l’obbligo si estingue salvo disabilità o condizioni di obiettiva indigenza.
Questo significa che il genitore può smettere di pagare se il figlio ha più di 24 anni, è economicamente autosufficiente e non versa in condizioni di bisogno.
Contributo alle spese domestiche: un dovere morale ma non civile
Labonia chiarisce che, se il figlio maggiorenne lavora, ha l’obbligo morale – ma non giuridico – di partecipare alle spese. Tuttavia, “l’amore genitoriale non può essere surrogato dalla legge”: il genitore può chiedere un contributo solo se dimostra l’effettiva necessità di un ristoro economico e se il figlio rifiuta sistematicamente di collaborare.
Come uscire dalla convivenza: le strade possibili
Se la convivenza diventa conflittuale, il genitore proprietario dell’immobile può:
- Intimare lo sfratto per finita locazione gratuita, secondo l’articolo 1609 c.c.
- Negoziare un vero contratto di locazione con congruo canone da versare mensilmente.
- Promuovere mediazione familiare per stabilire regole condivise.
In ogni caso, il giudice valuterà la condizione economica del figlio e l’effettiva necessità di mantenere la convivenza o applicare lo sfratto.
Conclusione: tra diritto e buon senso familiare
Il fenomeno dei “bamboccioni” riflette più un tema culturale che giuridico. La legge italiana tutela l’autonomia economica degli adulti, ma non può forzare il rispetto reciproco all’interno delle mura domestiche. Secondo Labonia, “la soluzione migliore resta sempre il dialogo, prima che il ricorso al tribunale”. In attesa che maturi una cultura della piena emancipazione economica, genitori e figli farebbero bene a chiarire fin da subito le aspettative di ognuno: onorarietà, contributi e, perché no, una data entro cui volare con le proprie ali.
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